Il datore di lavoro ha la facoltà di far controllare lo stato di malattia dei propri dipendenti

Malattia: diritto controllo

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L’art. 5 della Legge 20 maggio 1970, n. 300prevede che il datore di lavoro non può essere effettuare direttamente accertamenti sull’idoneità e sull’infermità per malattia del lavoratore dipendente, ma deve avvalersi dei servizi ispettivi degli istituti competenti. La richiesta di visita di controllo pertanto deve essere inviata ai servizi medico–legali delle ASL o dell’Inps, ente erogatore dell’indennità economica di malattia.

Le visite mediche di controllo dei lavoratori da parte dell’Inps sono disciplinate dall’art. 2 del Decreto ministeriale 15 luglio 1986.

La richiesta di visita di controllo può essere avanzata fin dal primo giorno dell´assenza del lavoratore, anche con una semplice comunicazione telefonica alla Asl o alla sede dell´Inps nella cui circoscrizione si trova il luogo dove il lavoratore è ammalato. Alla telefonata deve, però, far seguito un’immediata conferma scritta.

Se la comunicazione è stata effettuata nelle ore antimeridiane, il medico incaricato deve effettuare la visita nella stessa giornata e non oltre la giornata successiva negli altri casi.

Durante tutta la durata della malattia, anche alla domenica e nei giorni festivi, il lavoratore subordinato deve rendere possibile il controllo dello stato di malattia e, pertanto, ha l´obbligo di essere reperibile presso l´indirizzo abituale o il domicilio occasionale, comunicati al datore di lavoro e all´Inps nelle seguenti fasce orarie:

· dalle ore 10.00 alle ore 12.00

· dalle ore 17.00 alle ore 19.00

Effettuata la visita, il medico consegna al lavoratore copia del referto della visita di controllo.

Il lavoratore, che non accetta l´esito della visita di controllo, lo eccepisce immediatamente al medico, che lo annota sul referto e invita il lavoratore a sottoporsi a visita di controllo nel primo giorno utile, presso il gabinetto diagnostico competente per il giudizio definitivo.

L’Inps, acquisito il referto della visita di controllo, comunica al datore di lavoro gli esiti dell’accertamento entro 24 ore.

Naturalmente se la prognosi (vale a dire la durata) della malattia è modificata dal modico della visita di controllo, il lavoratore deve darne immediata comunicazione al suo datore di lavoro, trasmettendo copia del referto.

Secondo alcuni giudici il lavoratore deve sempre rendersi disponibile nelle fasce di reperibilità, anche dopo l’effettuazione del controllo medico, perché il datore di lavoro ha il diritto di reiterare le visite di controllo, senza però molestare o danneggiare il lavoratore senza motivo. Seconfo altri giudici la malattia del lavoratore, se già accertata dal medico di controllo, non comporta, per il periodo cui l’accertamento si riferisce, l’obbligo del lavoratore di rispettare le fasce orarie di reperibilità, al fine di rendere possibili nuovi controlli.

Secondo la Corte di Cassazione il datore di lavoro non può avvalersi della facoltà di far eseguire visite di controllo per verificare l’effettiva sussistenza dello stato di infermità con richieste di accertamenti medici continui, che non rispondono a effettive esigenze, ma scadono nell’abuso e nella vessazione gratuita.

Pertanto anche lo strumento delle visite mediche di controllo deve essere usato diligentemente, per non cadere in comportamenti illegittimi.

Giovanni Scotti

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