L’assegno viene concesso in occasione del matrimonio

L´assegno per il congedo matrimoniale

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In caso di matrimonio ai lavoratori ed alle lavoratrici non in prova compete un congedo matrimoniale di 15 giorni consecutivi, che non può essere computato sul periodo di ferie annuali né considerato quale periodo di preavviso di licenziamento.

La richiesta del congedo deve essere avanzata dal lavoratore con un preavviso di almeno 6 giorni dal suo inizio, salvo casi eccezionali.

L´assegno spetta alle seguenti categorie di persone che possano far valere determinati requisiti:

· ai lavoratori, non aventi qualifica impiegatizia, dipendenti da aziende industriali, artigiane e cooperative (compresi gli apprendisti e i lavoratori a domicilio) e al personale di bassa forza dell´armamento libero (sottufficiali e comuni) che alla data del matrimonio possono far valere un rapporto di lavoro di almeno una settimana

· agli operai e ai marittimi che si dimettono per contrarre matrimonio

· ai lavoratori che, ferma restando l´esistenza del rapporto di lavoro, non sono comunque in servizio per malattia, sospensione dal lavoro, richiamo alle armi ecc.

· ai lavoratori e ai marittimi disoccupati che, alla data del matrimonio, possono far valere un rapporto di lavoro di almeno 15 giorni nei novanta precedenti il matrimonio

· ai marittimi in servizio militare che possono far valere un rapporto di arruolamento di almeno 15 giorni nei 90 precedenti la data di richiamo alle armi ovvero la data di ultimazione del servizio di leva.

L´assegno spetta ad entrambi i coniugi quando l´uno e l´altra vi abbiano diritto.

L’assegno spetta nuovamente se il lavoratore si risposa dopo il decesso del coniuge o il divorzio.

Per ottenere l´assegno di congedo il lavoratore deve presentare al datore di lavoro la copia del certificato di matrimonio entro 60 giorni successivi al matrimonio.

L´assegno a carico dell’Inps è pari a 7 giorni di retribuzione (8 giorni per i marittimi) ed è calcolato sulla base della retribuzione percepita nell´ultimo periodo di paga (ultimi due periodi di paga per i lavoratori dell´industria e artigianato retribuiti a settimana).

L´assegno viene corrisposto dal datore di lavoro per conto dell´Inps all´inizio del periodo di congedo. L´azienda poi chiede il rimborso all´Istituto previdenziale, entro un anno dalla data del pagamento.

Al lavoratore disoccupato o che si trova sotto le armi l’assegno è pagato direttamente dall´Inps.

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