L’Inps con la circolare n. 75 del 12 aprile 2007 ha fornito i chiarimenti sulla decorrenza della decadenza, in base ai criteri enunciati dalla Corte Costituzionale e dalla Corte di Cassazione

Cassa integrazione guadagni: decadenza dal trattamento economico a carico dell’Inps

  Novità aziendali   

La cassa integrazione guadagni ordinaria è uno strumento sociale che permette di integrare la retribuzione degli operai, impiegati e quadri delle imprese industriali in genere e delle imprese industriali e artigiane del settore edile e lapideo, esclusi gli apprendisti, in caso di sospensione o contrazione dell´attività produttiva per situazioni aziendali dovute a eventi temporanei e non imputabili all´imprenditore o ai lavoratori e a situazioni temporanee di mercato.

Durante l’intervento della cassa integrazione guadagni l’Inps corrisponde al lavoratore l´80% della retribuzione globale che sarebbe spettata per le ore di lavoro non prestate nei limiti di 844,06 euro lordi , elevati a 1.014,48 euro lordi in caso di retribuzione mensile superiore a 1.826,07 euro lordi.

I periodi di cassa integrazione guadagni sono utili per il diritto e per la misura della pensione.

Il lavoratore in cassa integrazione, che svolge contemporaneamente attività retribuita senza averlo prima comunicato alla propria Sede Inps, decade dal diritto alla prestazione. In caso di comunicazione preventiva la prestazione è sospesa per la durata dell´attività lavorativa.

L’art. 8, comma 4, della Legge n. 160/88, infatti, dispone che il lavoratore che svolge attività di lavoro autonomo o subordinato durante il periodo di integrazione salariale non ha diritto al trattamento per le giornate di lavoro effettuate.

Il successivo comma 5 dello stesso articolo dispone anche che il lavoratore decade dal diritto al trattamento di integrazione salariale nel caso in cui non abbia provveduto a dare preventiva comunicazione alla sede provinciale dell’Istituto nazionale di previdenza sociale dello svolgimento della predetta attività.

Di recente sull’argomento si sono espresse la Corte Costituzionale con l’ordinanza n. 190/96 e la Corte di Cassazione con le sentenze n. 11679/05 e n. 4004/07, che hanno enunciato i principi riguardanti l’ambito di operatività di tale norma e in particolare il termine iniziale da cui decorre la decadenza in esame.

La Corte Costituzionale, con l´ordinanza n. 190/96, ha affermato che la norma in esame "si propone di garantire che le risorse disponibili per gli interventi di integrazione salariale siano effettivamente destinate ai disoccupati" e che "la natura della sanzione e del fatto sanzionato escludono la possibilità di graduazione secondo un criterio di proporzione", onde la suddetta decadenza non si limita alle giornate di lavoro effettuate o all´importo equivalente al reddito da lavoro percepito dal lavoratore posto in integrazione salariale. Tale orientamento è stato recepito con la sentenza n. 11679/05 dalla Corte di Cassazione, che ha affermato che l´eventuale decadenza limitata al periodo concomitante all´attività lavorativa svolta condurrebbe alla "sostanziale e irragionevole equiparazione del lavoratore osservante l´obbligo di comunicazione al lavoratore inadempiente".

Tali principi sono stati ripresi e sviluppati dalla Cassazione nella sentenza n. 4004/07 la quale ha affrontato il caso di un lavoratore che aveva percepito la CIGS per più periodi consecutivi di concessione derivanti da altrettanti decreti. Per la Corte il lavoratore che non ha adempiuto l’obbligo di comunicazione prevista dall’art. 8, comma 5, della Legge n. 160/88, decade dall’intero periodo di cassa integrazione guadagni, anche se derivante da più di un provvedimento di concessione.

Tale soluzione è basata sul principio di unicità del trattamento straordinario, che costituisce una prestazione assistenziale unitaria discendente da un unico decreto di concessione, la cui efficacia temporale quantunque prorogata perdura ininterrotta per l’intero periodo in cui si estende il beneficio.

Secondo la giurisprudenza "la domanda iniziale del datore di lavoro, volta al riconoscimento del relativo trattamento, è diretta all’emanazione di un provvedimento amministrativo sulla base di una valutazione, da parte della competente autorità amministrativa, della situazione di fatto illustrata dal programma presentato dall’impresa interessata, mentre le richieste successive intervengono in relazione ad un rapporto già costituito, nell’ambito del quale il datore di lavoro è già titolare di posizioni di diritto soggettivo (Cass., Sez. Un., n. 30/99, Cass. n. 4922/04, Cass. n. 16117/03 (riaffermazione del principio che le richieste di proroga sono dirette alla conferma del trattamento di integrazione salariale ed intervengono nell’ambito di un rapporto già costituito), Cass. n. 9236/00 (il criterio vale sia per le ipotesi di cassa integrazione per ristrutturazione o riconversione industriale, sia per i casi di crisi aziendali - non ricollegati a suddetti processi – che comportano un ridimensionamento delle attività e degli elementi attivi e passivi dell’azienda).”

Il diritto dell’Inps di procedere al recupero delle somme percepite indebitamente dai beneficiari di integrazione salariale si prescrive nei limiti dei dieci anni.

(G.S.)

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