Escluso il contrasto con l´art. 2103 cod. civ.

Mansioni diverse per processi di riconversione o ristrutturazione aziendali

  Novità aziendali   

La Sezione Lavoro della Corte di Cassazione con la sentenza n. 8596 del 5 aprile 2007 ha ulteriormente sviluppato la giurisprudenza relativa alle mansioni promiscue e vicarie.

La Corte ha effettuato una lettura dell’art. 2103 cod. civ. sul solco tracciato dalle Sezioni Unite, con la sentenza n. 25033 del 2006.

Ricordiamo che tale articolo prescrive che “Il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti alla categoria superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni equivalenti alle ultime effettivamente svolte, senza alcuna diminuzione della retribuzione. Nel caso di assegnazione a mansioni superiori il prestatore ha diritto al trattamento corrispondente all´attività svolta, e l´assegnazione stessa diviene definitiva, ove la medesima non abbia avuto luogo per sostituzione di lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto, dopo un periodo fissato dai contratti collettivi, e comunque non superiore a tre mesi. Egli non può essere trasferito da una unità produttiva ad un´altra se non per comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive. Ogni patto contrario è nullo.”

La decisione della Corte è anche coerente con la ratio sottesa ai numerosi interventi in materia del legislatore, tenuto conto dei complessi problemi di riconversione e ristrutturazione delle imprese tali da richiedere un adeguamento degli organici con un’accentuata flessibilità per soddisfare le esigenze sopravvenute.

Alla stregua della regola del bilanciamento del diritto del datore di lavoro a perseguire un’organizzazione aziendale produttiva ed efficiente e quello del lavoratore al mantenimento del posto, nei casi di sopravvenute e legittime scelte imprenditoriali, comportanti l’esternalizzazione dei servizi o la loro riduzione a seguito di processi di riconversione o ristrutturazione aziendali, l’adibizione del lavoratore a mansioni diverse, ed anche inferiori, a quelle precedentemente svolte, con immutato livello retributivo, non si pone in contrasto con il dettato codicistico, se essa rappresenti l’unica alternativa praticabile in luogo del licenziamento per giustificato motivo oggettivo.

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