In vista dell’anticipo dell’entrata in vigore della legge di riforma del sistema di previdenza complementare, a decorrere dal 1° gennaio 2007 e fino al 30 giugno 2007, ogni dipendente dovrà scegliere sulla destinazione del suo Tfr maturando.

Riforma previdenziale : destinazione del Tfr

  Novità aziendali   

Dal 1° gennaio 2007 al 30 giugno 2007, il lavoratore dovrà comunicare per iscritto se intende:

- destinare il Tfr maturando ad una delle forme pensionistiche complementari previste dalla legge

La normativa prevede le seguenti forme: fondo pensione negoziale, fondo pensione aperto, piano pensionistico individuale attuato mediante contratto di assicurazione sulla vita - PIP

- mantenere il Tfr maturando in azienda

Nel caso il cui il datore di lavoro abbia alle proprie dipendenze almeno 50 addetti, il Tfr maturando sarà obbligatoriamente trasferito al Fondo per l’erogazione dei trattamenti di fine rapporto presso la Tesoreria dello Stato.

Se, entro il 30 giugno 2007, il lavoratore non comunica nulla, dal 1° luglio 2007 il Tfr maturato a decorrere dal 1° gennaio 2007 sarà destinato:

- al fondo pensione previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro;

- in caso di presenza di più fondi pensione di riferimento a seguito di accordi territoriali o aziendali, a quello individuato con accordo aziendale ovvero, in difetto, al fondo al quale risulti iscritto il maggior numero di lavoratori dell’azienda.

Per i lavoratori con prima occupazione antecedente al 29 aprile 1993, già iscritti a forme di previdenza complementare, le regole di cui sopra valgono solo per la quota di Tfr residuo, che potrà essere espressamente destinato alla forma pensionistica complementare alla quale i lavoratori abbiano già aderito. A quest’ultima sarà devoluto il Tfr maturando residuo anche nel caso di mancata scelta espressa.

Per i lavoratori con prima occupazione antecedente al 29 aprile 1993, non iscritti a forme di previdenza complementare, il Tfr maturando potrà essere espressamente destinato ad una delle forme pensionistiche abilitate alla raccolta, nella misura già fissata dagli accordi o contratti collettivi.

Naturalmente, i lavoratori non ancora aderenti a forme pensionistiche complementari possono non limitare la loro scelta al conferimento del Tfr ma iscriversi ad un Fondo.

In tal caso si ricorda che il datore di lavoro è tenuto alla corresponsione del contributo di sua pertinenza solo se il dipendente aderisce al Fondo di categoria e cioè a Byblos oppure al Fondo aziendale, qualora esistente, o a Fondi territoriali ai quali l’azienda abbia aderito.

Il lavoratore che entro il 30 maggio 2007 non esprimerà alcuna scelta, riceverà un’ulteriore informativa con le indicazioni di dettaglio circa la forma pensionistica complementare a cui, dal 1° luglio 2007, verrà definitivamente conferito il Tfr con modalità tacita.

Il Tfr maturato fino al 31 dicembre 2006 rimane accantonato e rivalutato in azienda e verrà erogato dal datore di lavoro al momento della cessazione del rapporto di lavoro.

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