Ciascun lavoratore dipendente sceglie se destinare il TFR futuro ad una forma pensionistica complementare o mantenerlo presso il datore di lavoro.

Riforma previdenziale: la scelta del lavoratore circa la destinazione del TFR

  Novità aziendali   

Dal 1° gennaio 2007, ciascun lavoratore dipendente ha 6 mesi di tempo da tale data  o dalla data di prima assunzione, per scegliere di destinare il TFR futuro ad una forma pensionistica complementare o mantenere il TFR futuro presso il datore di lavoro.

In questo secondo caso, per i lavoratori di aziende con più di 50 dipendenti, l’intero TFR è trasferito dal datore di lavoro al Fondo per l’erogazione del TFR ai dipendenti del settore privato, gestito, per conto dello Stato, dall’Inps.

Se l’azienda ha meno di 50 addetti, invece, il TFR maturando rimane nell’azienda stessa.

In relazione all’anzianità contributiva maturata presso gli enti di previdenza obbligatoria si aprono diverse possibilità di scelta per i lavoratori.

La scelta di destinazione del TFR futuro deve essere espressa dal lavoratore attraverso la compilazione di uno dei due moduli predisposti dal Ministero del Lavoro:

Modulo TFR1 - Lavoratori in attività al 31 dicembre 2006

Modulo TFR2 - Lavoratori assunti dopo il 31 dicembre 2006

Il modello deve essere redatto in due copie ed indirizzato al proprio datore di lavoro, che ne rilascia una copia per ricevuta mentre l’altra viene conservata dallo stesso datore di lavoro.

La dichiarazione scritta è sempre necessaria anche quando il lavoratore sceglie di mantenere il TFR futuro presso il proprio datore di lavoro.

I lavoratori, che avevano già espresso l’adesione prima della pubblicazione dei modelli, debbano ratificare la loro scelta attraverso la compilazione dei moduli allegati entro 30 giorni dalla pubblicazione.

Se l’adempimento avviene entro il 3 marzo 2007, rimangono salvi gli effetti della scelta dalla data in cui è stata espressa.

In caso di mancato adempimento entro tale data, il lavoratore viene  considerato silente e il TFR alla scadenza del semestre (il 30 giugno 2007 o entro 6 mesi dalla data di assunzione se successiva al 31 dicembre 2006) sarà devoluto alla forma pensionistica complementare di natura contrattuale o, in difetto ed in via residuale, al Fondinps.

In caso di esplicito conferimento del TFR alla previdenza complementare, saranno devoluti alla stessa, con decorrenza 1° luglio 2007, i flussi di TFR maturati dalla data di adesione.

Il TFR maturato prima dell’adesione alla previdenza integrativa, se questa avviene nel corso del semestre, rimane in azienda, a prescindere dal limite dimensionale.

Rimane in azienda anche il TFR maturato dal 1° gennaio 2007 al 30 giugno 2007, se il lavoratore è rimasto silente.

Come anticipato, se il lavoratore in forza ad una azienda di almeno 50 addetti decide di mantenere il TFR in azienda, i flussi maturandi a partire dal 1° gennaio 2007 saranno versati al Fondo per il TFR. Il versamento sarà effettuato a decorrere dal mese successivo a quello in cui è stata espressa l’opzione per un importo pari alle quote di TFR maturate dal 1° gennaio 2007, maggiorate delle rivalutazioni con riguardo alle mensilità antecedenti all’opzione.

Questa scelta potrà essere successivamente revocata, ma solo a favore della destinazione a previdenza complementare.

Se il lavoratore sino al 30 giugno 2007 non esprime alcuna scelta, dal 1° luglio 2007 il suo TFR, maturando da quella data confluirà:

·               alla forma collettiva di riferimento, salvo diverso accordo aziendale;

·               se sussiste più di una forma collettiva, al fondo pensione individuato con accordo aziendale;

·               in mancanza di accordo, al fondo pensione con maggior numero di iscritti nell’azienda;

·               in caso di mancato accordo tra le parti e in mancanza di fondi pensione collettivi di riferimento, al FONDINPS.

Il lavoratore assunto dopo il 31 dicembre 2006 ha sei mesi di tempo dall’assunzione per effettuare la scelta.

Se il lavoratore neo-assunto esprime, nel semestre dall’assunzione, la propria scelta per un fondo pensione, i flussi di TFR maturati sino all’adesione devono essere versati al Fondo per il TFR. Ciò vale anche quando il lavoratore rimane, nel semestre, silente.

Se il lavoratore decide di mantenere il TFR in azienda e l’azienda ha più di 50 addetti, i flussi TFR maturati dall’assunzione, rivalutati nei termini di legge vanno versati, dal mese successivo alla consegna del modulo di adesione, al Fondo per il TFR.

I lavoratori con prima occupazione antecedente al 29.4.1993, se già iscritti alla previdenza complementare al 31.12.2006 anche tramite conferimento di una quota di TFR, possono decidere

- di versare anche la quota residua al fondo pensione cui già aderiscono

- di mantenere la quota residua di TFR maturando in azienda, con le conseguenze derivanti dalla soglia dimensionale.

Questi stessi lavoratori, se non iscritti alla previdenza complementare ma sono destinatari di accordi o contratti collettivi che prevedono la possibilità di conferire il TFR, possono decidere di:

- mantenere il TFR maturando in azienda

- destinarlo alla previdenza complementare nella misura prevista dai contratti o accordi collettivi di riferimento o in misura integrale.

Se il lavoratore conferisce alla previdenza complementare solo la quota di TFR prevista in percentuale dagli accordi o contratti collettivi, la residua parte rimane in azienda, con il conseguente conferimento obbligatorio al Fondo Tesoreria nel caso di soglia dimensionale superiore a 50 addetti.

E’ quindi esclusa la possibilità di “splittare” il TFR su più di un fondo pensione.

I lavoratori, non iscritti a previdenza complementare e non siano destinatari di accordi o contratti collettivi che prevedano la possibilità di conferire il TFR, possono decidere di:

- mantenere il TFR in azienda (salvo l´obbligatorio trasferimento al Fondo per il TFR nelle imprese con più di 50 addetti)

- di aderire alla previdenza complementare, versando il TFR in misura non inferiore al 50% o in misura integrale.

Anche in questo caso la devoluzione del TFR in misura inferiore al 100% comporta che la residua quota rimanga in azienda con le note conseguenze in base alla soglia dimensionale.

I lavoratori che già versano l’intero TFR ad una forma pensionistica complementare non devono sottoscrivere alcuna adesione perché in questo caso la destinazione del TFR è già individuata .

Al conferimento del TFR al Fondo per il TFR (l´intera materia del conferimento del TFR a questo nuovo Fondo andrà riesaminata nel corso del 2008) sono tenuti i datori di lavoro che hanno alle proprie dipendenze almeno 50 addetti.

Tale limite dimensionale è determinato prendendo a riferimento:

- per le imprese già esistenti la media annuale dei lavoratori in forza nel 2006

- per le aziende che iniziano l’attività successivamente al 1° gennaio 2007 la media annuale nell’anno solare di inizio attività.

Nel computo dimensionale rientrano tutti i lavoratori con contratto di lavoro subordinato, a prescindere dalla forma contrattuale e dall’orario di lavoro osservato, compresi i lavoratori non destinatari del TFR.

Nel computo non rientrano i lavoratori assunti con contratto di inserimento, con contratto a termine di durata inferiore a 9 mesi, gli apprendisti. I lavoratori intermittenti debbono essere computati solo in proporzione all’orario di lavoro svolto effettivamente nell’arco di ciascun semestre. Il lavoratore assente è escluso dal computo dei dipendenti solo se in sua sostituzione è stato assunto un altro lavoratore.

Dal computo sono escluse tutte le forme di parasubordinazione, di lavoro autonomo, partite IVA etc.

Anche se rientranti nel computo dimensionale, i datori di lavoro sono esonerati dal versamento del TFR al Fondo per il TFR:

- per i lavoratori con contratto di lavoro inferiore a 3 mesi

- per i lavoratori a domicilio

- per impiegati, quadri e dirigenti del settore agricolo

- per quei lavoratori per cui il contratto collettivo prevede l’erogazione periodica delle quote di TFR maturate o l’accantonamento delle stesse presso terzi (ad. es. l’ENPAIA per i lavoratori agricoli).

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