L’Inps con la circolare numero 30 del 30 gennaio 2007 ha comunicato i nuovi importi valevoli per l’anno in corso

Importi massimi dei trattamenti di integrazione salariale, di mobilità, di disoccupazione e importo dell’assegno per attività socialmente utili, relativi all’anno 2007

  Novità aziendali   

La normativa vigente prevede che gli importi massimi mensili dei trattamenti di integrazione salariale di cui alla Legge 13 agosto 1980, n. 427, come modificata dall’art. 1, comma 5, della Legge 19 luglio 1994, n. 451, nonché la retribuzione mensile di riferimento, oltre la quale è possibile attribuire il secondo dei suddetti massimali, sono incrementati, con effetto dal 1° gennaio di ciascun anno, nella misura dell’80 per cento dell’aumento derivante dalla variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati.

Tali importi massimi devono essere incrementati nella misura ulteriore del 20 per cento per i trattamenti di integrazione salariale concessi in favore delle imprese del settore edile e lapideo per intemperie stagionali.

L’Inps ha pertanto provveduto a comunicare gli importi riguardanti i massimali in questione per l’anno 2007, che risultano essere pari a:

 

a) tutti i settori

1)

Euro  844,06 lordi

Euro 794,77 al netto del contributo del 5,48%  a carico lavoratore

2)

Euro 1.014,48 lordi

Euro 955,23 al netto del contributo del 5,48%  a carico lavoratore

 

 

b) settore edile

1)

Euro  1.012,87 lordi

Euro 953,72 al netto del contributo del 5,48%  a carico lavoratore

2)

Euro 1.217,38 lordi

Euro 1.146,29al netto del contributo del 5,48%  a carico lavoratore

 

L’importo della retribuzione mensile che costituisce la soglia per l’applicazione dei massimali di cui ai punti 2 suddetti è fissato, a decorrere dal 1° gennaio 2007, in euro 1.826,07.

 

 

Gli importi massimi mensili, da applicare alla misura iniziale dell’indennità di mobilità spettante per i primi dodici mesi, da liquidare in relazione ai licenziamenti successivi al 31 dicembre 2004, sono i seguenti:

1)

Euro  844,06 lordi

Euro 794,77 al netto del contributo del 5,48%  a carico lavoratore

2)

Euro 1.014,48 lordi

Euro 955,23 al netto del contributo del 5,48%  a carico lavoratore

 

Anche per l’indennità di mobilità l’importo della retribuzione mensile per l’applicazione del massimale più elevato, indicato al punto 2, è fissato in euro 1.826,07.

 

Ai lavoratori che hanno diritto al trattamento speciale di disoccupazione per l’edilizia, di cui all’art. 11, comma 2, della Legge 23 luglio 1991, n. 223 e dell’art. 3, comma 3, della Legge 19 luglio 1994, n. 451, spetta, anche per l’anno 2007, un importo pari euro 579,49 che, al netto della riduzione del 5,84 per cento, è pari a euro 545,65.

 

Gli importi massimi mensili dell’indennità ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti normali sono pari a euro 844,06 ed a euro 1.014,48.

Per quanto riguarda l’indennità ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti ridotti e quella agricola con requisiti normali e ridotti, da liquidare con riferimento all’attività svolta nel corso dell’anno 2006, trovano invece applicazione gli importi di euro 830,77 ed euro 998,50.

 

L’importo mensile dell’assegno spettante ai lavoratori che svolgono attività socialmente utili è pari, dal 1° gennaio 2007, a euro 503,92.

Per quanto riguarda i lavori di pubblica utilità, di cui al Decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 280, il relativo assegno resta fissato in euro 413,16 mensili.

 

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