L’indennità di malattia a carico dell’Inps è dovuta per le giornate indennizzabili comprese in un periodo massimo di 180 giorni di malattia in un anno solare, intendendosi per tale il periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre.

Malattia “a cavaliere” di due anni: giornate indennizzabili

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Tale periodo si calcola tenendo conto di tutte le giornate di malattia in esso comprese, incluse quelle per le quali non sia stata corrisposta l’indennità (giorni di carenza, festività, ecc.).

Nel caso di malattia iniziata nel corso di un anno solare e che si protragga senza interruzione nell’anno solare successivo (cosiddetta malattia “a cavaliere di anno”), si applicano le regole seguenti:

· ai fini del computo del periodo massimo indennizzabile di 180 giorni, le giornate di malattia devono essere riferite ai rispettivi anni solari di pertinenza;

· il diritto all’indennità di malattia può essere riconosciuto senza che sia necessaria la ripresa dell’attività lavorativa solo nell’anno immediatamente successivo a quello di inizio della malattia (per gli anni seguenti, quindi, l’erogazione della indennità è subordinata al requisito della ripresa dell’attività lavorativa, anche presso diverso datore di lavoro).

Per stabilire se e quali giornate della malattia “a cavaliere” debbano essere indennizzate occorre tenere distinte le giornate cadenti nell’anno di inizio della malattia da quelle cadenti nell’anno successivo.

a) Giornate di malattia “a cavaliere” cadenti nell’anno di inizio: devono essere escluse dall’indennità le eventuali giornate di malattia che si collocano oltre il 180° giorno di malattia nell’anno solare di insorgenza della stessa;

b) Giornate di malattia “a cavaliere” cadenti nell’anno successivo a quello di inizio: in questa ipotesi si possono verificare due casi:

· nell’anno di insorgenza della malattia non è stato raggiunto il periodo massimo indennizzabile: in tale caso le giornate di malattia che si collocano senza soluzione di continuità nell’anno successivo possono essere indennizzate per un periodo massimo di altri 180 giorni;

· nell’anno di insorgenza della malattia è stato raggiunto il periodo massimo indennizzabile: in tale caso le giornate di malattia che si collocano senza soluzione di continuità nell’anno successivo possono essere indennizzate per un periodo di altri 180 giorni alle seguenti due condizioni:

1. la malattia – la stessa o altra intervenuta senza soluzione di continuità - deve essere certificata anche per il periodo non indennizzato nell’anno precedente per superamento del periodo massimo di 180 giorni, vale a dire per il periodo compreso tra la data in cui tale limite è stato raggiunto e l’inizio del nuovo anno;

2. all’inizio del nuovo anno il rapporto di lavoro non deve essere cessato o sospeso da oltre due mesi. Non si considera sospeso il rapporto di lavoro quando il lavoratore ammalato riceve la retribuzione ancorché in misura ridotta, come generalmente avviene nel cosiddetto periodo di comporto.

Si è in presenza invece della sospensione quando, scaduto il periodo di comporto, il rapporto di lavoro non viene risolto ma rimane in essere senza corresponsione di retribuzione, in quanto il lavoratore fruisce – come prevedono alcuni contratti collettivi – di un periodo di aspettativa non retribuita.

Non si considera sospeso il rapporto di lavoro in caso di intervento della cassa integrazione guadagni.

In presenza delle condizioni suddette, dunque, il lavoratore che abbia fruito nell’anno del periodo massimo indennizzabile di 180 giorni ed il cui stato di malattia continui senza interruzione nell’anno successivo, ha diritto dal 1° gennaio di tale anno ad un nuovo ciclo di indennizzo di 180 giorni.

Per quanto riguarda la misura della indennità di malattia dal 1° gennaio del nuovo anno, occorre distinguere due casi:

1. al 1° gennaio il rapporto di lavoro non risulta né cessato né sospeso nel senso sopra chiarito: in tal caso l’indennità di malattia compete in misura intera;

2. al 1° gennaio il rapporto di lavoro risulta cessato o sospeso, ma non da oltre due mesi:

in questa ipotesi il lavoratore avrà diritto all’indennità di malattia nella misura ridotta ai due terzi della percentuale di indennizzo spettante.

In base alle disposizioni di carattere generale, l’Inps provvede direttamente a corrispondere l’indennità.

In entrambi i casi, trattandosi della continuazione della stessa malattia, non si applica la “carenza” e la percentuale di indennizzo sarà pari a quella in essere al momento del raggiungimento del periodo massimo di 180 giorni nell’anno precedente (ridotta ai due terzi nel caso sub 2).

In altri termini, il periodo non indennizzato – successivo al raggiungimento del periodo massimo di 180 giorni nel corso dell’anno solare – viene considerato come periodo neutro.

Ulteriori informazioni nelle seguenti circolari dell’Inps: n. 134368/81, n. 144/88 e n. 145/993.

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